Bambino con disturbi autistici promosso nonostante parere contrario Asl, Tar condanna scuola

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Il TAR Campania – sezione di Salerno – con la sentenza n. 78/2026 ha accolto il ricorso di un genitore e annullato la promozione alla classe successiva di un alunno della scuola primaria affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 (handicap grave ex art. 3, c. 3, L. 104/1992).

Il nodo centrale: diagnosi aggiornata vs. PEI  ( Piano Educativo Individualizzato) superato

La controversia nasce da un elemento decisivo:

  • il 20 novembre 2024 la scuola aveva predisposto un PEI basato su una diagnosi del 2017 (confermata nel 2020);
  • il 22 novembre 2024 l’ASL ha emesso una nuova diagnosi funzionale, profondamente diversa e molto più severa.

La nuova valutazione descrive: alterazioni sensoriali marcate; linguaggio ridotto alla frase minima; assenza di comunicazione reciproca e di sorriso sociale; espressioni facciali incongrue; manierismi ed ecolalie immotivate.

Un quadro clinico non più compatibile con quello su cui era stato costruito il PEI.

La scelta della scuola: promozione nonostante la prescrizione ASL

L’ASL aveva indicato chiaramente la necessità di ripetere la classe.

La scuola, invece, ha deciso di promuovere l’alunno sostenendo che: gli obiettivi del PEI erano stati raggiunti; una bocciatura avrebbe potuto “vanificare i progressi”.

Il TAR ha ritenuto questa motivazione insufficiente, perché basata su un PEI costruito su un profilo ormai superato.

Obblighi normativi disattesi

Il TAR richiama due norme fondamentali:

  • D.lgs. . 66/2017, art. 5, c. 4 Il profilo di funzionamento deve essere aggiornato al passaggio di grado e ogni volta che emergono nuove condizioni.
  • DM 182/2020, art. 4, c. 2 Il PEI deve essere sottoposto a verifiche periodiche, con riunione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) almeno una volta tra novembre e aprile.

La scuola avrebbe dovuto: riconvocare il GLO; aggiornare il PEI alla luce della nuova diagnosi; rivalutare la decisione sulla promozione.

Non averlo fatto costituisce, secondo il TAR, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Tribunale conclude che la promozione è stata decisa sulla base di un piano educativo non più aderente alla realtà clinica del minore; che la scuola non ha adeguatamente giustificato la scelta di discostarsi dalla prescrizione dell’ASL;

Il documento di valutazione dell’a.s. 2024/2025 deve essere pertanto annullato.


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