Arrivata la sentenza del TAR del Lazio riguardo al ricorso della Salernitana contro la Lega B, la FIGC e il CONI in merito al rinvio dei playout di Serie B.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché il club non ha rispettato la cosiddetta “pregiudiziale sportiva”, ovvero non ha esaurito tutti i gradi della giustizia sportiva prima di rivolgersi al tribunale amministrativo.
Secondo quanto stabilito dal TAR, il rinvio deciso dalla Lega B per le gare dei playout doveva essere contestato prima di tutto presso i giudici sportivi endofederali, e solo successivamente, se necessario, davanti agli organi esofederali e infine al TAR.
Il provvedimento non poteva essere impugnato direttamente al Collegio di Garanzia, ma doveva essere contestato inizialmente presso il Tribunale Federale della FIGC.
E tutto ciò per la violazione da parte della società sportiva della cosiddetta “pregiudiziale sportiva”. In particolare, la società sportiva, con il ricorso in questione chiedeva tra l’altro l’annullamento del comunicato ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B con cui, il 18 maggio scorso, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi”, nonché la nota della Lega dello stesso giorno con la quale il Presidente ha riscontrato la diffida trasmessa dalla stessa ricorrente.
Oltre a questo, la Salernitana chiedeva ai giudici amministrativi di voler condannare la LNPB a consentire lo svolgimento del match di play-out come originariamente programmato, o comunque a reintegrare la Salernitana nell’organico del prossimo Campionato di Serie B. Il Tar ha ritenuto che “l’eccezione relativa alla violazione da parte della Salernitana della cosiddetta pregiudiziale sportiva sia fondata e vada, pertanto, accolta”. Premettendo che la “pregiudiziale” in questione si riferisce a una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, consistente nel previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia interna dello sport, i giudici hanno osservato come il Comunicato ufficiale del 18 maggio scorso oggetto del giudizio “è stato impugnato direttamente dinanzi al Collegio di Garanzia, che lo ha dichiarato inammissibile con il dispositivo oggetto del presente gravame. Nel non sottoporre le proprie censure primariamente dinanzi agli organi della giustizia federale (in primis, il Tribunale Federale nazionale), parte ricorrente, nell’erroneo assunto che la controversia di specie fosse riconducibile all’ambito dell’ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ha dunque disatteso il vincolo della pregiudiziale sportiva”. In sostanza, l’atto impugnato secondo il Tar avrebbe dovuto essere contestato “innanzi ai competenti giudici sportivi endofederali e, poi, esofederali e solo successivamente innanzi a questo Tribunale”.
La Salernitana potrà comunque continuare la propria battaglia nelle sedi competenti: il prossimo 1° agosto, infatti, si terrà l’udienza davanti alla Corte Federale d’Appello della FIGC, chiamata ad esprimersi sul ricorso contro la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, che aveva già rigettato ogni richiesta della società lo scorso 19 giugno.
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