Brevi Cenni sulle conseguenze penali e amministrative riguardo all’ Autocertificazione Coronavirus.

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a cura dell’Avv. Francesco Palumbo

Il governo, oltre che fare appello al buon senso civico dei consociati ed alla loro inclinazione ad un reciproco approccio collaborativo, non si è dispensato a far ricorso all’efficacia deterrente del diritto penale prima e amministrativo poi al fine di contenere l’attuale espansione infettiva ed a prevenirne l’ulteriore diffusione.

Quindi, i decreti susseguiti tra febbraio 2020 e marzo hanno varato una serie di
regole di comportamento da osservare scrupolosamente al fine di arginare il contagio.

Con il famoso decreto IO RESTO A CASA divenuto anche un Hastag cosi popolare ora sui social network giustifica la possibilità di uscire dalla propria abitazione solo in casi specifici (lavoro, salute, necessità esempio fare la spesa)

Quindi, con l’ultimo decreto legge n. 19 del 25 marzo il Presidente Conte ha introdotto Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede sanzioni più severe per chi esce di casa senza un giustificato motivo e affida maggiori poteri alle Regioni, che potranno, quando e se necessario, emanare ordinanze anche più restrittive dei decreti.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa da euro 400 a 3mila euro. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Si può ottenere una riduzione del 30% se si paga nei 30 giorni successivi alla notifica del verbale. In caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Negli ultimi giorni si era discusso della possibilità che l’esecutivo introducesse anche la possibilità di far scattare il sequestro o fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per violare le disposizioni relative al divieto di spostamento. il presidente Conte ha però smentito questa ipotesi confermando che, qualora le violazioni siano commesse tramite l’uso di veicoli, scatterà comunque la multa, ma, in tal caso, la sanzione amministrativa potrà essere aumentata fino a un terzo.

Quindi con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge, tutte le denunce trasmesse alla Procura costituiranno non più sanzione penale prevista dall’ormai famoso art.650 c.p. ma amministrativa.

L’art. 650 c.p. rientra nella macroarea contravvenzionale di cui i reati si dividono, delitti e
contravvenzioni appunto, per la quale sono possibili riti alternativi per l’estinzione del reato a fronte di un pagamento irrisorio di una somma di denaro al quale sarebbe peraltro stato possibile giungere solo nei casi in cui il pubblico ministero avesse richiesto al g.i.p. l’emissione di un decreto penale di condanna o avesse esercitato in altro modo l’azione penale.

Diversamente, come è più che verosimile, i procedimenti avviati con l’attività di accertamento, in atto su tutto il territorio nazionale con smisurato impiego delle forze dell’ordine, sarebbe stata quella per prescrizione del reato, morti nei cassetti delle procure italiane, già carichi di fascicoli.

Cosa che con il nuovo Dpcm non è più possibile.

Una ulteriore questione riguarda i comportamenti posti in essere prima del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 sul Coronavirus, vale a dire quando la sanzione era penale ex art 650 cp.

Si precisa che questi comportamenti sono comunque sanzionati con un provvedimento amministrativo, anche se posti in essere quando erano reati.

Quindi per chi ha violato il blocco per il coronavirus prima dell’entrata in vogore di tale decreto legge.

Le nuove disposizioni sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative e si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Nell’intento di dare omogeneità alle sanzione e anche non gravare i tribunali penali dall’emettere decine di migliaia di decreti penali di condanna che potrebbero essere impugnati.

Restano salve la possibilità di incorrere in altre fattispecie penali dichiarando il falso nella famosa autocertificazione: si incorrerà nella fattispecie di reato di cui all’art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

Ebbene, tale figura di reato prevede quale pena una sanzione che va da un minimo di 1 anno di reclusione ad un massimo di 6 anni di reclusione.

Nel caso in cui, a seguito di un controllo , un soggetto fornisse false dichiarazioni in merito alla ragione per la quale abbandonava il domicilio, questi incorrerà nella più grave fattispecie di reato ex art. 495 c.p.

Quando le fase dichiarazioni, non riguardano le qualità personali, ma “fatti” dei quali l’atto è destinato a provare la verità, si può incorrere nell’art. 483  c.p.:(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) punito con la reclusione fino a 2 anni.

Tutto questo naturalmente sempre dopo tutte le fasi processuali necessarie per arrivare ad una sentenza di condanna o naturalmente di assoluzione pronunciata da un giudice. Ripeto con conseguenze serie per l’imputato poiché, non solo rischierà una condanna fino a 6 anni .

Ebbene, qualora venisse provata la penale responsabilità dell’imputato le possibili conseguenze sul piano sanzionatorio sarebbero svariate. Come sono svariate le strategie difensive.

La posizione potrebbe aggravarsi nel caso in cui, non solo siete fuori dall’abitazione senza un valido motivo, ma per giunta siete stati dichiarati positivi al tampone o vi trovate in quarantena.

In questo caso, le fattispecie di reato che potrebbero realizzarsi sono diverse e più gravi.

Nella Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli emanata dal Ministro dell’Interno, si richiama l’art. 452 c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica”, che prevede la reclusione da 1 a 12 anni.

O addirittura, per il più grave reato previsto dall’art. 438 c.p. (epidemia) che prevede la pena
dell’ergastolo! Ma queste sono fattispecie di reato richiedono un approfondimento più dettagliato che non è “di pericolo”, sia sul piano probatorio naturalmente sempre nel corso di un processo equo ed imparziale nonché della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e dell’eventuale sussistenza del nesso di casualità tra condotta ed evento.

Quindi fattispecie di reato che a mio modesto avviso non possano essere valutate e provate in maniera semplificativa. in mancanza della prova sicura che la violazione della quarantena abbia cagionato o maggiormente diffuso l’epidemia verso una apprezzabile quantità di soggetti terzi.

Con una sentenza di condanna la fedina penale risulterebbe per cosi dire macchiata con conseguente limitazione ad esempio nel partecipare ad un concorso pubblico o anche conseguenze nel privato ad esempio per il lavoro.

Concludo dicendo che Indipendentemete dalle conseguenze penali previste dal nostro ordinamento bisogna preoccuparsi del notro senso di responsabilità e senso civico. Questo, è un sacrificio che ognuno di noi deve compiere, per i nostri fratelli, genitori ,nonni, creando insieme una catena sociale collettività forte per poter uscire da questo momento cosi drammatico.

Volevo inoltre ringraziare pubblicamente tutti i miei amici medici che tanto si stanno impegnando in questo periodo ma anche infermieri operatori sanitari e socio sanitari nonchè ai volontari della protezione civile .