Comune di Cava De' Tirreni, come pagare IMU e TASI.

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Il Comune di Cava de’Tirreni ha già provveduto – in data 22/4/2014 – a tutti gli adempimenti resi necessari dall’istituzione della IUC (Approvazione Regolamento IUC, Tariffe TARI, Aliquote IMU ed Aliquote TASI e relativa pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze), cosicché le scadenze per il pagamento restano quelle fissate originariamente (in particolare: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre per la TASI e l’IMU).

 

La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) – all’art. 1, commi 639 e successivi – nell’intento di riformare la materia dei tributi locali ha istituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 

Non essendo possibile riportare l’intera normativa che disciplina la IUC, qui ci occupiamo sommariamente dei tributi che la compongono – TARI, IMU e TASI – riportando le principali informazioni, al fine di dotare il cittadino di uno strumento per orientarsi in questo nuovo “percorso” dei tributi locali disegnato dal legislatore, e rimandando al Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 22/4/2014, pubblicato sul sito web del Comune, per maggiori approfondimenti.

Infine, forniamo chiarimenti circa la cosiddetta MINI-IMU per l’anno 2013.

 

TARI

 

La TARIè la nuova denominazione della Tassa sui rifiuti, di cui i contribuenti riceveranno direttamente la cartella di pagamento per l’anno 2014, con i modelli già compilati per il versamento in unica soluzione o in quattro rate, unitamente ad una dettagliata nota informativa alla quale si rinvia. Coloro che non avessero ancora dichiarato il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono invitati a presentare l’apposita dichiarazione – o a recarsi presso il competente ufficio in Via C.Schreiber – al fine di evitare le sanzioni previste dalla legge.

 

 

Con riguardo, invece, all’IMU ed alla TASI, che per loro natura vanno necessariamente considerate in stretta correlazione tra di esse, è opportuno, preliminarmente, fornire i seguenti chiarimenti:

 

in linea di massima, per sapere se si è soggetti alla TASI, all’IMU o ad entrambi i tributi, nel comune di Cava de’Tirreni, si deve tener presente quanto segue:

 

  • se si possiede solo l’abitazione principale non “di lusso” (cioè non di categoria A/1, A/8 e A/9) ed eventuali pertinenze, ed abitazioni assimilate alla principale, va pagata solo la TASI (e non l’IMU);
  • se, oltre all’abitazione principale (ed eventuali pertinenze), si possiedono altri immobili, va pagata la TASI per l’abitazione principale e pertinenze e l’IMU per gli altri immobili;
  • se si possiedono solo altri immobili (e non l’abitazione principale) va pagata solo l’IMU (e non la TASI);
  • i locatari (inquilini) che non possiedono alcun immobile non sono soggetti né all’IMU né alla TASI.

 

 

IMU

 

L’ IMU(Imposta Municipale Propria) è un’imposta già in vigore dal 2012, e per l’anno 2014 deve essere pagata da chiunque possieda immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze (a meno che non siano esenti per specifiche disposizioni di legge) o anche l’abitazione principale appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9.

 

La disciplina dell’ IMU è rimasta, salvo poche eccezioni, sostanzialmente invariata rispetto a quella già in vigore negli anni scorsi, per cui ci limitiamo a segnalare le due principali innovazioni per il 2014:

 

  • la citata Legge n. 147 del 27/12/2013, al comma 707 dell’art.1, ha stabilito che: L’imposta municipale propria non si applica al possesso   dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette “abitazioni di lusso”), per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione stabilita dal Comune;

 

  • il richiamatoRegolamento Comunale, avvalendosi della facoltà concessa dalla citata normativa, all’art. 22 ha stabilito, tra l’altro, che: si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola di esse. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, entro il termine previsto, corredata da dichiarazione sostitutiva per l’esistenza del rapporto di comodato gratuito e dall’ISEE del comodatario avente validità per l’anno di cui si chiede l’agevolazione.

 

Per l’anno 2014, le aliquote e detrazioni approvate dal Consiglio Comunale (deliberazione n° 21 del 22/4/2014) sono le seguenti:

 

aliquota ordinaria: 10,60 per mille;

aliquota abitazione principale per categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 6,00 per mille;

aliquota per immobili adibiti a strutture ricettive extra-alberghiere: 7,60 per mille;

La detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze resta determinata in € 200,00

 

Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze.

 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Come calcolare l’imposta per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze

 

Per ottenere la base imponibile, la rendita catastale iscritta in catasto deve essere rivalutata del 5% (anche se di recente attribuzione) e deve essere moltiplicata per il coefficiente 160 per tutte le tipologie abitative e le categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal comune. All’imposta calcolata per abitazione principale e pertinenze si applica la detrazione sopra indicata. Il codice tributo per il mod. F24 è: 3912.

 

Immobili diversi dall’abitazione principale

 

Come calcolare la base imponibile

 

Fabbricati:la rendita catastale iscritta in Catasto deve essere rivalutata del 5% (anche se di recente attribuzione) e deve essere moltiplicata per il relativo coefficiente di legge, vale a dire:

160 per le categorie catastali del gruppo A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esclusi gli A/10) ;

65 per le categorie catastali del gruppo D (esclusi i D/5);

80 per le categorie catastali A/10 e D/5;

55 per la categoria catastale C/1;

140 per il gruppo catastale B e le categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

 

Aree edificabili: Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio. Il Comune ha determinato, ai sensi dell’art.59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n.446/97, i seguenti valori:

 

aree in zona del Piano Regolatore C1: valore al mq. € 212,27;

aree in zona del Piano Regolatore C2: valore al mq. € 189,53;

aree in zona del Piano Regolatore C3: valore al mq. € 238,80;

aree edificabili oggetto di esproprio ed aree edificabili situate in zona A.S.I.:  valore al mq. €  80,00;

 

Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola regolarmente esercitata: ai sensi della normativa attualmente in vigore, nel comune di Cava de’Tirreni tali immobili sono esenti dall’IMU.

 

Come calcolare l’imposta

L’imposta deve essere calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal comune e va versata interamente a favore del comune, con la sola, seguente, eccezione:

 

– ai sensi dell’art.1, comma 380, lett.f) della legge n.228 del 24/12/2012, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria…derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille.Per tali immobili l’imposta da versare si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal comune, pari al 10,60 per mille, avendo cura di ripartire gli importi, al momento del pagamento, nel seguente modo:

a favore dello Stato: l’importo calcolato con aliquota del 7,60 per mille;

a favore del Comune: l’importo calcolato con la residua quota dell’aliquota ordinaria, pari al 3,00 per mille.

 

 

Quando e come pagare l’imposta

 

L’imposta dovuta è divisa in due rate, di cui:

1) la prima entro il 16 giugno 2014, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata con l’aliquota applicabile;

2) la seconda, entro il 16 dicembre 2014, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno;

E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014.

Il pagamento dell’imposta va effettuato mediante il modello F24, avendo cura di indicare il codice catastale C361 del comune di Cava de’Tirreni ed i seguenti codici tributo:

 

codice 3912: abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, imposta riservata al comune;

codice 3916: aree fabbricabili, imposta riservata al comune;

codice 3918: altri fabbricati, imposta riservata al comune;

codice 3925: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D -quota riservata allo STATO.

codice 3930:immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale Dquota spettante al COMUNE.

 

Si ricorda che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

 

  • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, in conseguenza di un grave danno strutturale e/o caratterizzati da un grado di fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (vedi regolamento IUC).

 

 

TASI

 

La TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) è stata istituita al fine di assicurare ai comuni un introito necessario a sostenere i costi (in tutto o in parte) dei servizi indivisibili erogati dall’ente (pubblica illuminazione, manutenzione rete stradale, immobili comunali e scuole, verde pubblico ecc…), che vengono, dunque, posti a carico dei contribuenti del comune stesso e non più coperti attraverso l’utilizzo dei trasferimenti erariali drasticamente ridotti.

 

La disciplina generale e gli elementi caratterizzanti della TASI sono del tutto analoghi a quelli che regolano l’IMU, per cui il tributo va considerato in ogni suo aspetto, anche dal punto di vista interpretativo, in strettissima correlazione all’IMU.

 

E’ bene precisare che, per i motivi di seguito esposti, nel ns. Comune la TASI deve essere pagata da chiunque possieda l’abitazione principale ed eventuali pertinenze, o abitazioni assimilate alla principale, o altri immobili che risultano esenti dall’IMU (a meno che non siano esenti anche dalla TASI per specifiche disposizioni di legge).

La base imponibile (vale a dire il valore da prendere in considerazione per calcolare l’importo da versare) è la stessa dell’IMU, ed è costituita dalla rendita catastale degli immobili posseduti, rivalutata del 5% come per legge.

 

Le modalità di applicazione e di calcolo del dovuto sono le stesse dell’IMU ma cambiano le aliquote e le detrazioni cosicché risultano soggette alla TASI anche molte abitazioni principali che nel 2012 risultavano esenti dall’IMUper l’applicazione delle detrazioni.

 

La citata Legge di Stabilità, al comma 677 dell’art.1, ha stabilito che “il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”.

 

Ne consegue che, nel nostro Comune, per tutti gli immobili che sono soggetti all’IMU con aliquota del 10,6 per mille e per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 già soggette ad aliquota IMU del 6,00 per mille, l’aliquota della TASI è pari a “zero”, e, pertanto, essi ne sono esenti. La TASI è, invece, dovuta in relazione ad altri immobili, in particolare al possesso dell’abitazione principale (se diversa dalle categorie “di lusso” A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

 

Per l’anno 2014, le aliquote e detrazioni TASI approvate dal Consiglio Comunale (delibera n° 22 del 22/4/2014) sono le seguenti:

 

1)     aliquota ridotta nella misura di zero punti per:

 

  • immobili assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille;
  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, assoggettate ad aliquota IMU del 6,00 per mille;

2)     aliquota ordinaria nella misura del 3,3 per mille, per:

  • abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Per l’immobile di fatto adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo è prevista una detrazione di base di € 50,00 ed un’ulteriore detrazione di € 36,00 per ogni figlio di età fino a 26 anni, presente nel nucleo familiare residente nell’immobile, applicabili con le stesse modalità previste per le detrazioni dell’IMU 2012.

Per le abitazioni assimilate alla principale dal Regolamento Comunale della I.U.C. (esempio: casa concessa in comodato al parente in linea retta di primo grado con ISEE non superiore ad € 15.000) non si applicano le suindicate detrazioni.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente schema per il calcolo della TASI sull’abitazione principale:

 

  • considerare la Rendita Catastale riportata nella visura catastale aggiornata: ad esempio € 500 (rendita catastale);
  • rivalutare tale rendita del 5 %, nel modo seguente: (500×5/100) + 500 = € 525 (rendita rivalutata);
  • moltiplicare la rendita così rivalutata per il coefficiente 160 nel modo seguente: € 525 x 160 = € 84.000 (base imponibile);
  • il calcolo TASI si effettua moltiplicando la base imponibile per l’aliquota TASI: aliquota 3.3 per mille, calcolo da effettuare

(€ 84.000 x 3,3) : 1000 = € 277,20;

  • sottrarre all’importo così ottenuto la detrazione di € 50,00: calcolo da effettuare € 277,20 – € 50,00 = € 227,20;
  • la TASI dovuta per questo immobile è di € 227,00.
  • qualora vi fossero figli (del proprietario) di età fino a 26 anni, presenti nel nucleo familiare residente nell’immobile, andrebbero ulteriormente detratti € 36,00 per ciascuno di essi (in rapporto all’età ed ai mesi di possesso).

 

Quando e come pagare la TASI:

 

Per l’anno 2014 l’imposta dovuta è divisa in due rate di cui:

1) la prima entro il 16 giugno 2014, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata per l’intero anno;

2) la seconda, entro il 16 dicembre 2014, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014.

 

Il pagamento dell’imposta va effettuato mediante modello F24, avendo cura di indicare il codice catastale C361 del comune di Cava de’ Tirreni ed i seguenti codici tributo:

 

codice 3958: TASI su abitazioni principali e pertinenze;

codice 3959: TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale.

 

Dichiarazione IUC relativa al possesso di immobili, variazioni, cessazioni ed altro

 

L’IMU e la TASIvanno dunque applicate agli immobili posseduti nell’anno 2014.

Il Comune possiede la banca dati IMU consolidata in base alle dichiarazioni di possesso e variazione già presentate fino all’anno 2013, quindi, i contribuenti che hanno mantenuto costantemente aggiornata la propria situazione ai fini IMU, non devono presentare alcuna dichiarazione. In caso contrario, si invita a presentare, entro il 30 giugno 2014, la dichiarazione delle eventuali variazioni avvenute entro il 2013 e non ancora comunicate.

Per le variazioni che intervengono nel corso del 2014, rilevanti ai fini della determinazione della TASI e/o dell’IMU (es.: immobile concesso in uso gratuito a parente con ISEE fino a 15.000 Euro, e tutte le altre variazioni nella proprietà), i contribuenti devono presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2015, mediantemodello messo a disposizione dal comune, o, in mancanza, anche su carta libera, riportando tutti i dati necessari, compresi i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta ed, infine, si consiglia, infine, di presentare un’apposita comunicazione per ogni variazione incidente sulla determinazione dell’imposta, anche nei casi in cui non risultasse obbligatoria la dichiarazione.

 

 

MINI-IMU sull’abitazione principale anno 2013

 

L’Amministrazione Comunale con Delibera di G.M. n. 7 del 16 gennaio 2014, ha prorogato al 16 giugno 2014 il termine di scadenza per il pagamento della MINI-IMU 2013 sull’abitazione principale, per i seguenti motivi:

 

  • la conversione in legge del Decreto n. 133 del 30 novembre 2013 – il quale, al comma 5 dell’art.1, in tema di IMU, aveva stabilito che il contribuente doveva versare il 40% della differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e detrazione deliberate dal comune e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e detrazione di base – alla data della Delibera della Giunta non era stata ancora attuata;
  • il termine di scadenza per il pagamento del tributo – ormai comunemente definito mini-IMU originariamente previsto per il 16/1/2014, era stato prorogato al 24/1/2014 dall’art.1, comma 680, della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità);
  • sussisteva un’iniziativa da parte dell’ANCI tesa ad ottenere dal Governo l’eliminazione totale dell’imposta sull’abitazione principale, con conseguente eliminazione della c.d. mini-IMU;
  • lo stato di crisi economica nel paese esigeva (come esige tuttora) attenzione ad ogni aspetto agevolativo possibile in materia di tributi locali;
  • il Comune si impegnava ad esaminare ogni possibilità di procedere ad una sostanziale abolizione dell’imposta.

 

La Corte dei Conti(Sez. di controllo della Lombardia) con Delibera n. 43/2014 depositata il 5/2/2014 e, dunque, successivamente al provvedimento della Giunta Comunale, nel pronunciarsi sull’istanza di un Comune – che chiedeva se l’Ente Locale potesse legittimamente “deliberare al fine di esentare i cittadini dal pagamento dell’IMU di cui al D.L. n. 133/2013 (cioè la MINI-IMU)

facendo ricadere a carico del bilanciò comunale l’importo previsto” – ha ritenuto che il Comune non possa derogare da quanto previsto dalla legislazione vigente, la quale, in particolare, al comma 5 dell’art. 1, D.L. n. 133/2013 sancisce: ” L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento ….”.

 

Per quanto sopra, non è possibile procedere alla cancellazione della MINI-IMU per l’anno 2013, e chi non l’avesse ancora pagata, dovrà farlo entro il 16 giugno 2014 senza interessi e sanzioni (ai sensi della Legge 2 maggio 2014 n.68).

 

Poiché il pagamento dell’imposta va effettuato mediante modello F24, si consiglia di utilizzare lo stesso modello per il pagamento della TASI e/o dell’IMU compilando un apposito rigo, avendo cura di indicare, oltre all’importo dovuto, il codice catastale C361 del comune di Cava de’Tirreni, il codice tributo 3912, l’anno 2013 e di barrare la casella “saldo”.

 

Per informazioni: Servizio Federalismo Fiscale via C.Schreiber s.n. Cava de’Tirreni, tel.: 089682331 – 089682529 – 089682472 –  089682471.