Conto alla rovescia per i saldi invernali. La data di inizio degli sconti è fissata per sabato 3 gennaio 2026 nella maggior parte delle Regioni. Fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove cominceranno il 2 gennaio, e l’Alto Adige, dove inizieranno giovedì 8.
La scelta del 3 gennaio si basa sugli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvati il 24 marzo 2011, che fissano l’inizio delle vendite di fine stagione al primo giorno feriale prima dell’Epifania. “Qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”.
In Campania saldi al via sabato 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi
Oltre al calendario, Confcommerco ha stilato anche un vademecum con le regole di base per Saldi chiari e sicuri, curate da Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia:
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante;
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless;
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che, in base al D.lgs 26/2023, va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale. In particolare, si evidenzia che nelle regioni in cui è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria) o fino a 15 giorni prima della data inizio saldi (Calabria , Puglia e Valle d’Aosta) il prezzo da considerare e su cui applicare lo sconto durante i saldi dovrà essere quello relativo all’eventuale campagna promozionale effettuata prima dei saldi.
I saldi sono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’articolo 15 del Decreto Bersani, se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento. Nei saldi, ricorda Confcommercio, è interessata la merce rimasta alla fine della stagione autunno/inverno o primavera/estate. Le promozioni, invece, riguardano alcuni articoli ai quali vengono applicati ribassi di prezzo (generalmente con percentuali di sconto più basse di quelle applicate durante i saldi) per agevolare le vendite di un certo prodotto o, in generale, nel negozio.
Ma perché le vendite di fine stagione si chiamano saldi? Questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa a un lessico commerciale. Il termine ‘saldi’ indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un ‘saldo’ positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell’invenduto.
I saldi, o vendite di fine stagione, rientrano nelle cosiddette vendite straordinarie. Ma cosa si intende con questa definizione? Nella ‘Riforma della disciplina relativa al settore commercio’ viene data la definizione di vendite straordinarie nel modo seguente: le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. I saldi, dunque, non sono l’unico tipo di vendita straordinaria possibile: accanto alle vendite di fine stagione sono anche disciplinate le vendite di liquidazione e le vendite promozionali.
Nella definizione di vendita straordinaria sono incluse tre tipologie di vendita. 1) Vendite di fine stagione (o saldi): sono le vendite che interessano i prodotti di moda o di carattere stagionale che sono soggetti a deprezzamento se restano invenduti.
2) Vendite di liquidazione: sono vendite che possono avvenire in qualunque periodo dell’anno al fine di cedere, in poco tempo, i propri prodotti ma solamente se sussistono le seguenti condizioni, cessione dell’azienda; cessazione dell’attività commerciale; trasformazione o rinnovo dei locali; trasferimento dell’azienda in altro locale. Le vendite di liquidazione, affinché possano essere svolte correttamente, devono prima essere comunicate al Comune di competenza, che verificherà se sussistono le sopra citate condizioni.
3) Vendite promozionali: non sono vincolate ad uno specifico periodo dell’anno e avvengono per un limitato periodo di tempo. Su queste ultime la legislazione è lacunosa: il Decreto Bersani si limita a dire che le vendite promozionali possono essere effettuate per una parte specifica dei prodotti venduti e per periodi di tempo limitati. Le Regioni, pertanto, dettano regole più precise per la disciplina delle promozioni con l’obiettivo di distinguerle dai saldi e ponendo eventualmente limiti allo svolgimento nei periodi antecedenti le vendite di fine stagione (tra i 15 e i 40 giorni). In accordo con le organizzazioni locali dei consumatori e delle imprese del commercio, alle Regioni spetta il ruolo decisionale sulle modalità di svolgimento, sul periodo e la durata delle vendite di liquidazione e dei saldi e, infine, sull’adeguata pubblicità di informazione dei consumatori.
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