«Si assicurino i servizi nido e le attività in presenza per le scuole dell’infanzia e quelle primarie. Il DPCM del 3 Novembre 2020 e la collocazione della Campania in zona gialla non lasciano margini di dubbio» commenta Manrico Gesummaria, referente comparto scuola Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania, la Federazione che aggrega cooperative scolastiche e del comparto culturale in genere all’interno dell’Organizzazione.   E continua: «Il DPCM supera, come forza normativa e gerarchica, l’ordinanza n. 86 del Presidente della Regione Campania. Va ricordato che le disposizioni delle Regioni o dei Sindaci, relativamente agli ambiti di competenza rispetto all’emergenza sanitaria, operano ed hanno efficacia nelle more delle disposizioni del Consiglio dei ministri, come ben espresso nei DL n. 6/20 all’art. 3 c. 2 e nel DL 19/20 agli artt. 2 e 3».  «Il nuovo DPCM, infatti, prevede, persino nelle zone rosse, al punto s) dell’art. 1 comma 9, che l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e i servizi educativi per l’infanzia, continuino a svolgersi in presenza. L’art. 3 co. 2, del D.L. n. 6/2020 ha legittimato i presidenti regionali e i sindaci ad esercitare, nella fase emergenziale in atto, il potere di emanare ordinanze in materia sanitaria, ma ne ha anche circoscritto il perimetro di utilizzabilità sulla base di alcune fonti di rango primario preesistenti, stabilendo due condizioni cumulative: a) solamente nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, b) nei soli casi di estrema necessità e urgenza».  «Al presidente della Regione, invece, compete: dare un parere sugli schemi di DPCM, se lo stesso è di interesse della propria Regione; proporre l’adozione di un DPCM; introdurre misure ulteriormente restrittive (tra quelle di cui all’art. 1, co. 2, d.l. 19/2020), esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, ma solo nelle more dell’adozione del DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento (art. 3, co. 1, d.l. 19/2020). Pertanto i decreti legge in materia stabiliscono l’efficacia delle ordinanze regionali adottate nelle more del DPCM. Ma in questo caso il nuovo DPCM non genera incertezza alcuna». 

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«Si assicurino i servizi nido e le attività in presenza per le scuole dell’infanzia e quelle primarie. Il DPCM del 3 Novembre 2020 e la collocazione della Campania in zona gialla non lasciano margini di dubbio» commenta Manrico Gesummaria, referente comparto scuola Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania, la Federazione che aggrega cooperative scolastiche e del comparto culturale in genere all’interno dell’Organizzazione.

E continua: «Il DPCM supera, come forza normativa e gerarchica, l’ordinanza n. 86 del Presidente della Regione Campania. Va ricordato che le disposizioni delle Regioni o dei Sindaci, relativamente agli ambiti di competenza rispetto all’emergenza sanitaria, operano ed hanno efficacia nelle more delle disposizioni del Consiglio dei ministri, come ben espresso nei DL n. 6/20 all’art. 3 c. 2 e nel DL 19/20 agli artt. 2 e 3».

«Il nuovo DPCM, infatti, prevede, persino nelle zone rosse, al punto s) dell’art. 1 comma 9, che l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e i servizi educativi per l’infanzia, continuino a svolgersi in presenza. L’art. 3 co. 2, del D.L. n. 6/2020 ha legittimato i presidenti regionali e i sindaci ad esercitare, nella fase emergenziale in atto, il potere di emanare ordinanze in materia sanitaria, ma ne ha anche circoscritto il perimetro di utilizzabilità sulla base di alcune fonti di rango primario preesistenti, stabilendo due condizioni cumulative: a) solamente nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, b) nei soli casi di estrema necessità e urgenza».

«Al presidente della Regione, invece, compete: dare un parere sugli schemi di DPCM, se lo stesso è di interesse della propria Regione; proporre l’adozione di un DPCM; introdurre misure ulteriormente restrittive (tra quelle di cui all’art. 1, co. 2, d.l. 19/2020), esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, ma solo nelle more dell’adozione del DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento (art. 3, co. 1, d.l. 19/2020). Pertanto i decreti legge in materia stabiliscono l’efficacia delle ordinanze regionali adottate nelle more del DPCM. Ma in questo caso il nuovo DPCM non genera incertezza alcuna».


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