Parlamentari e Meetup Movimento 5 Stelle Salerno, presentato rapporto della Corte dei Conti su Comune di Salerno.

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Il Movimento 5 Stelle Salerno, insieme al Meetup, ha presentato queta mattina il report sulla relazione della Corte dei Conti in merito all’amministrazione Comunale di Salerno, sintetizzabile nelle slide qui sotto:

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, quale organo deputato alla tutela degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione dei finanziaria degli enti locali, ha severamente “bacchettato” il Comune di Salerno, per quanto riguarda il conto consuntivo dell’esercizio 2012.

La magistratura contabile, nell’istruttoria sul rendiconto 2012 avviata sulla base della relazione trasmessa dall’Organo di revisione, evidenziava criticità nel bilancio comunale sotto  quindici profili, analiticamente analizzati; censure, solo parzialmente, e nella parte meno rilevante, superate dalle osservazioni recapitate dal Comune di  Salerno.

 

  • In primo luogo, la Corte dei Conti evidenzia un grave ritardo nell’approvazione del rendiconto de quo, approvato solo in data 31 maggio 2013, nonostante il termine ultimo per la sua approvazione, così come previsto dall’art. 151, comma 7 del D.Lgs. 267/00, fosse quello del 30 aprile. Il Comune di Salerno, in risposta, ha imputato l’inosservanza del detto termine ai ritardi occorsi nelle fasi preliminari all’approvazione da parte del Consiglio. La Corte, però, ha ritenuto tali argomentazioni non idonee a giustificare il ritardo, dal momento che il procedimento di approvazione del rendiconto si articola in una serie di atti connessi e consequenziali, con la conseguente irrilevanza, ai fini della verifica di tempestività della sua adozione, di eventuali disfunzioni imputabili a singole fasi del procedimento. Tale ritardo, che costituisce violazione di legge relativa al compimento di un atto urgente, a detta dei Giudici contabili, può, di per se stessa, integrare un’ipotesi di grave irregolarità contabile idonea a compromettere il perseguimento delle finalità di sana gestione finanziaria ed equilibri di bilancio.

 

  • Notevoli criticità sono state evidenziate in merito al rilevante profilo degli equilibri di bilancio.

Da una parte, si evidenziava una notevole riduzione di parte corrente negativa dal 2010 al 2011 (da – € 10.131.882,78 a – € 3.491.935,02). Tale differenza sembrerebbe, a detta della Corte, coperta da entrate straordinarie, inidonee a garantire un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Per l’esercizio 2012, invece, si evidenziava uno squilibrio di parte capitale pari a – € 9.731.212,92. Dall’altra parte, invece, la Corte rilevava entrate correnti a carattere non ripetitivo (€ 12.916.221,56) di importo superiore alle spese correnti aventi la medesima natura ( € 1.145.211,40). Già il Collegio dei revisori, evidenziata tale anomalia, da cui sarebbe dipeso il risultato di gestione pari ad € 6.563.596,29, aveva raccomandato al Comune che, in applicazione del principio di prudenza nella redazione del bilancio, le entrate straordinarie non ripetitive fossero correlate ad equivalenti spese della stessa natura. A ciò la Corte ha aggiunto il sospetto che una parte rilevante delle entrate straordinarie, non compensate da spese della stessa natura, fossero state utilizzate per il finanziamento di spese correnti a carattere ordinario.

Nelle sue osservazioni, il Comune evidenziava che le spese straordinarie finanziate fossero di più di quanto evidenziato, dovendosi aggiungere, accanto a voci di entità limitata, le somme relative al ripiano delle perdite della C.S.T.P. pari ad € 1.303.456,06. Negava, inoltre, la natura di entrate eccezionali a quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada, avendo negli anni rappresentato un’entrata significativa per il Comune.

La Corte ha ritenuto che l’Ente non avesse superato tali censure, in quanto il Comune ha confermato che l’equilibrio di parte corrente, e quindi il risultato di gestione, sono stati raggiunti con l’apporto determinante di entrate che sono da considerarsi di natura eccezionale. Inoltre, evidenziava che le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada e da evasione tributaria, come quelle derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire devono considerarsi eccezionali, essendo incerte sia nell’an che nel quantum. Richiamava, quindi, l’attenzione dell’Ente a riflettere sulle ragioni della dipendenza degli equilibri della parte corrente del bilancio da entrate a carattere straordinario, circostanza pericolosa per i futuri equilibri di bilancio, invitandolo ad una prudente gestione e programmazione delle entrate e delle spese, invitando l’Ente a provvedere all’adozione dei provvedimenti straordinari per il ripristino degli equilibri di bilancio previsti dall’art. 193 TUEL.

Allo stesso modo non superate le censure relative allo squilibrio di parte capitale per l’anno 2012.

Inoltre, il Sindaco e il responsabile del settore Ragioneria hanno annunciato l’avvio di iniziative volte, da una parte, ad incrementare le entrate straordinarie (assegnazioni aree PEEP nel 2015, alienazioni, cessioni di partecipazioni azionarie); dall’altra, a conseguire un equilibrio strutturale (ampliamento base imponibile TARSU ed ICI, incremento aliquota IMU, indizione gara per l’affidamento della riscossione coattiva, misure riduzione spesa corrente, ad esempio del costo del personale con blocco del turn-over e riduzione costi di gestione società partecipate).

 

3)Profilo critico evidenziato dalla magistratura contabile riguarda il risultato di amministrazione. Non è stato chiarito, infatti, quali siano state le misure adottate per il parziale ripiano del disavanzo di amministrazione (da – € 7.033.010,16 nel 2011, a – € 6.167.167,88 nel 2012).

Sia l’Ente che il collegio dei revisori hanno comunicato di aver provveduto mediante provvedimenti di variazione del bilancio.

Premesso che alla data del 31.12.2011 il fondo cassa è pari ad € 276.733,81 e che il disavanzo deriva in gran parte dalla gestione dei residui che presenta un valore negativo per – € 7.279.743,97, con atto di Giunta n. 266 del 20.03.2012, ratificato con delibera consiliare n. 3 del 3.05.2012 si è proceduto alla variazione di bilancio, al fine del ripianamento integrale del disavanzo di amministrazione relativo al conto consuntivo anno 2011, nel senso che segue.

Tra le maggiori spese è stato inserito il disavanzo di gestione per – € 7.033.010,16; tra le maggiori entrate è stata inserita la somma di € 6.340.000,00 che, insieme alla somma inizialmente prevista di € 700.000,00 porta ad e 7.040.000,00 le entrate derivanti da alienazioni di diritti edificatori. A ciò deve essere aggiunta la somma di e 9.831.000,00, derivante da maggiori entrate IMU.

Tali provvedimenti avrebbero dovuto garantire il ripianamento integrale del disavanzo di gestione relativo al 2011, ma dalla lettura del risultato amministrativo 2012 si nota come il risultato della gestione di competenza, pari ad € 6.563.596,29 non sia sufficiente a garantire tale risultato, ulteriormente aggravato dalla gestione dei residui che ha comportato un’iscrizione di una posta negativa pari a – € 5.727.754,00. Inoltre, al 31.12.2012, il fondo cassa è pari a zero.

Per quanto riguarda, invece, la variazione del bilancio di previsione 2013, la Corte dichiara di condividere le perplessità espresse dal Collegio dei revisori.

Infatti, a fronte di minori entrate per alienazione di diritti edificatori per € 5.698.855,00 e minori entrate derivanti dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per € 7.300.000,00, l’Ente ha previsto maggiori entrate per “alienazione di aree pubbliche” per € 60.616.747,96; nonché maggiori entrate per “alienazione capitale società partecipate” (nella specie Centrale del Latte di Salerno s.p.a.) per € 12.700.000,00. A tal proposito, il Collegio aveva evidenziato come, essendo intervenuta la delibera di variazione nell’imminenza della fine dell’esercizio, tali somme non produrranno accertamento e le spese correlate, oltre a non essere accertate ed impegnate nel 2013, non potranno neanche essere contabilizzate tra i residui dell’anno 2013.

La Corte concludeva, pertanto, nel senso che, una variazione di bilancio considerata già ex ante inattendibile dagli organi preposti al controllo di gestione, nel rispetto dei principi di prudenza, attendibilità e veridicità cui deve informarsi la redazione del bilancio, costituisca una grave irregolarità contabile; rimanendo non chiare, alla luce di tali puntualizzazioni, le risorse con cui l’Ente intendeva procedere al ripiano del disavanzo di gestione relativo all’esercizio 2012.

Per quanto riguarda il risultato di amministrazione al 2013, pari ad un avanzo di € 57.345,93, la Corte evidenzia come lo stesso sia stato influenzato dall’incremento del fondo cassa (€ 14.848.954,51)a fronte di un valore negativo della gestione residui pari a – € 13.656.915,54. Inoltre, nel corso del 2013, l’Ente ha avuto accesso all’anticipazione di liquidità prevista dal D.L. 35/2013 per € 57.500.899,58. Nel medesimo anno l’Ente ha riscosso a titolo di entrate derivante da accensione di prestiti da cassa depositi e prestiti la somma di € 64.563.955,89, mentre la somma di € 1.000.000,00 a titolo di mutui e prestiti da enti del settore pubblico. La Corte si riserva pertanto, di effettuare apposito controllo sul rendiconto 2013, al fine di verificare se il miglioramento del fondo casso sia o meno dipeso dall’anticipazione. Evidenzia, in attesa di verificare la concreta contabilizzazione di tali somme, come nella precedente deliberazione n. 19 del 18 luglio, la sezione delle Autonomie, al fine di evitare che l’anticipazione incida sul risultato di amministrazione, che le somme ricevute a tale titolo siano iscritte in bilancio in un apposito fondo vincolato.

A giustificazione del risultato, l’Ente, accanto a risparmi di spesa, ha addotto maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione, alle entrate derivanti dall’attuazione del puc, alle entrate previste per il 2015 collegate alle assegnazioni di aree PEEP, ovverosia all’alienazione di diritti edificatori e dalla cessione onerosa dei suoli di proprietà comunali che ammonterebbero, in previsione, ad € 45.614.424,46, oltre alla somma di € 7.260.923,00, derivante da vendita del patrimonio disponibile negli anni dal 2012 al 2014; nonché la somma di circa 2 mln di euro derivante dalla vendita di alloggi ERP.

A tal fine la Corte evidenzia che, stante il divieto previsto dall’art. 193 TUEL di ripianare gli squilibri di parte corrente con le entrate da alienazione, qualora l’Ente, come sembra si possa evincere, abbia avuto l’intenzione di ripianare il disavanzo attraverso l’alienazione di beni immobili ciò avrebbe comportato la necessità di adottare i formali provvedimenti di ripianamento di cui all’art. 193 TUEL, contestando il ricorso alla variazione di bilancio, strumento non idoneo a programmare il risanamento degli squilibri finanziari dell’Ente.

 

4)La Corte ha evidenziato una violazione del parametro 3 di deficitarietà previsto dal D.M. 24 settembre 2009, per la presenza di un volume residui attivi, proveniente dalla gestione dei residui attivi, relativo ad entrate tributarie ed extratributarie (Titolo I e III) superiore al 65%  rispetto agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate degli stessi titoli.

A ciò si aggiunga il rilievo circa la vetustità di tali residui (risalenti per ben € 30.434.172,12 ad esercizi precedenti il 2008), e la scarsa percentuale di riscossione degli stessi, tale da rendere necessario un approfondito accertamento circa la loro reale esigibilità, ai fini del loro mantenimento nel conto del bilancio.

A tal proposito il Comune evidenziava, anzitutto, che i dirigenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi, le cui risultanze vengono, di volta in volta, comunicate e riportate nella contabilità finanziaria dell’Ente e non sempre viene effettuata la distinzione tra i crediti inesigibili e quelli insussistenti.

A ciò aggiungeva che, circa l’83% dei residui attivi rendicontati fossero relativi a partite di credito trasferite in carico ad Equitalia Sud s.p.a. e che, relativamente alle stesse, non fosse possibile procedere ad una puntuale definizione dei crediti di dubbia esigibilità prima che il concessionario avesse provveduto ad inviare all’Ente le formali comunicazioni di inesigibilità. Il Comune, inoltre, evidenziava come tale ritardo fosse imputabile alla continua proroga dei termini per la presentazione di tali comunicazioni, proroga che si ripercuoteva anche sui termini entro cui l’Ente può procedere col controllo ad esito del quale i crediti, fino ad allora certi, liquidi ed esigibili, inseriti nei ruoli resi esecutivi, possono essere qualificati come inesigibili, insussistenti, ovvero di dubbia esigibilità. La Corte, facendo riferimento alla precedente pronuncia n. 25272013, evidenziava che i responsabili del servizio, pur in assenza del formale discarico da parte dell’agente della riscossione, devono riscontrare, durante l’intera gestione dei residui, la fondatezza giuridica dei crediti, spettando all’ente locale titolare del credito, specifici controlli sull’operato dell’agente della riscossione.

La Corte giudicava, non superati i rilievi soprattutto in relazione ad i residui attivi vetusti, non essendo, in particolare, state fornite le determine di riaccertamento dei residui e che le stesse abbiano tenuto conto, oltre che delle ragioni del loro mantenimento, ai sensi dell’art. 228 TUEL,  anche della distinzione tra crediti esigibili, inesigibili e di dubbia esigibilità.

Continua la Corte che non sembra siano state effettuate puntuali operazioni di verifica, sia con riguardo alla certificazione della sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui in bilancio, sia con riguardo alle percentuali di riscossione dei residui delle entrate proprie che siano da ritenere, a titolo prudenziale, di dubbia esigibilità. Ribadiva che per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è sufficiente l’assenza di ragioni per la relativa cancellazione, essendo, invece, necessaria l’esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. E’, infatti, responsabilità primaria dell’Ente porre in essere la verifica sul grado di affidabilità di queste poste, in quanto il mantenimento di risorse a bassissimo grado di movimentazione determina, in caso di successiva applicazione all’avanzo, una fittizia copertura delle spese.

La Corte evidenziava, inoltre, il mancato rispetto della normativa in materia di costituzione del fondo di svalutazione crediti. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titolo I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni. Possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e dell’elevato tasso di riscuotibilità. Tale vincolo è divenuto ancor più stringente per quei Comuni che, come il Comune di Salerno, abbiano beneficiato dell’anticipazione  di liquidità prevista dall’art. 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 2012, n. 35. A decorrere dall’esercizio 2013, infatti, per tali Enti il fondo di svalutazione dei crediti, relativo ai cinque esercizi successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, è pari ad almeno il 30% dei residui attivi di cui ai Titoli I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore ai cinque anni, con esclusione dei crediti certificati dai responsabili del settore come esigibili ed ad altro tasso di riscuotibilità.

Ma il fondo iscritto nel bilancio di previsione 2012 è pari ad una percentuale del 24,63% sul totale dei residui attivi relativi alle annualità 2006 e precedenti; il fondo iscritto nel bilancio di previsione 2013 è pari ad una percentuale del 23,95% sul totale dei residui attivi relativi all’anno 2007; il fondo iscritto nel bilancio di previsione 2014 è pari ad una percentuale del 24,85% sul totale dei residui attivi relativi all’anno 2008 e precedenti. Inoltre, l’ente non si è avvalso della facoltà di escludere residui attivi, atteso che i responsabili dei servizi competenti non hanno certificato analiticamente la perdurante sussistenza delle ragioni di credito.

La Corte denuncia che la costituzione di un fondo di ammontare non congruo costituisce una grave violazione di legge e irregolarità amministrativo-contabile che influisce anche sull’attendibilità del risultato di gestione e che, inoltre, a fronte di un saldo finanziario negativo pari ad € 6.167.167,88, non possono essere garantiti gli obblighi di accantonamento per i residui di dubbia esigibilità mediante la costituzione del fondo quantificato dal Comune in € 6.530.670,00.

 

5) Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi, la Corte evidenzia una violazione del parametro 4 previsto per il giudizio di deficitarietà, dal momento che l’ammontare dei residui passivi provenienti dal Titolo I risulta essere superiore al 40% degli impegni della stessa natura assunti nell’esercizio di competenza.

Inoltre, la Corte evidenzia un disallineamento tra l’ammontare dei residui attivi dei titoli IV e V inferiori ai residui passivi del titolo II e la differenza, pari ad € 41.603.665,16, non trova capienza nell’ammontare del fondo cassa. Ciò, a detta della Corte, sarebbe indice dell’avvenuto utilizzo per cassa di somme vincolate per far fronte a spese correnti e il finanziamento di investimenti con risorse proprie ancora non realizzate. A ciò si aggiunge il mancato reintegro delle somme destinate alle spese in conto capitale, utilizzate per cassa per il pagamento di spese correnti.

L’Ente precisa che, alcune delle entrate previste per il finanziamento di specifici progetti sono previsti al titolo III. Precisamente:

  • € 13.187.927,97: parco fotovoltaico Monte Eboli;
  • € 2.454.410,88: ampliamento cimitero ed altri interventi con vendita loculi e concessioni aree;
  • € 1.399.397,87: acquisizione aree per la realizzazione alloggi.

La Corte ha chiesto, pertanto, chiarimenti circa l’allocazione nel titolo III di entrate derivanti da alienazione di diritti di superficie, che troverebbero la loro più congrua allocazione nel titolo IV.

Inoltre evidenzia la differenza tra la somma di € 10.546.819,55, derivante da royalties che, come precisato dal Direttore del settore Ragioneria , sarebbero le uniche somme iscritte al titolo III e la somma di € 13.187.927,97 derivante dal parco fotovoltaico, iscritta nel medesimo titolo. La stessa censura circa la corretta allocazione delle entrate nel titolo IV è stata evidenziata anche per i proventi derivanti da alienazione dei diritti di superficie per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia agevolata.

 

6)La Corte ha, inoltre, evidenziato il mancato rispetto del vincolo di destinazione, pari al 50% delle somme accertate ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, da destinare ad interventi di ammodernamento e manutenzione della segnaletica delle strade, di potenziamento delle attività di controllo ed accertamento violazioni, ovvero ad altre finalità connesse alla sicurezza stradale (somma accertata € 6.264.586,23 – vincolo di importo pari ad e 1.566.221,56). Ciò potrebbe essere segno della distrazione di somme vincolate per far fronte a spese correnti e della necessità che l’Ente provveda a ricostituire l’ammontare delle somme vincolate.

 

7) La Corte evidenzia una sofferenza di cassa del Comune di Salerno, confermata dalla differenza tra la parte corrente negativa (in termini di cassa) in conto competenza pari a – € 104.016.927,53 ed in conto residui pari a – € 19.649.756,06, nonché da uno squilibrio di parte capitale in conto residui pari a – € 24.942.732,76. A ciò si aggiunga l’elevato ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012, vantati da terzi, pari ad € 92.000.000,00 e non integralmente fronteggiati mediante l’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013.

La Corte, inoltre, rilevava, nel triennio 2010-2012, un elevato ricorso alle anticipazioni di Tesoreria e la connessa violazione del parametro 9 per esistere al 31.12.2012, anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti. Inoltre, risulta che siano state utilizzate per cassa entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, con un ammontare di fondi non ricostituiti a fine esercizio 2011, pari ad € 16.355.438,70 ed a fine esercizio 2012 pari ad € 13.313.380,14.

La Corte denuncia come non siano stati forniti elementi aggiornati circa le entrate a destinazione vincolata da ricostituire e le anticipazioni di tesoreria. Inoltre, la Corte preannuncia che, se si dovessero evidenziare miglioramenti in questo senso, ciò potrebbe essere dovuto alle somme ricevute ai sensi del D.L. 35/2013, aventi solo effetti di immissione di liquidità immediata, ma non certo di ripianamento degli squilibri di bilancio.

 

8) Particolarmente critica è anche la situazione fotografa dai giudici contabili relativamente all’ammontare dei debiti fuori bilancio, fenomeno che si evidenzia ogniqualvolta si verifichi uno scostamento tra quanto stanziato per affrontare una determinata spesa e la somma definitiva da pagare ad operazione conclusa. I debiti fuori bilancio devono essere analiticamente riconosciuti dal Consiglio.

Per quanto riguarda espressamente il Comune di Salerno, tale circostanza interessa, in misura rilevante, le spese relative ad incarichi legali.

Per quanto riguarda tali spese, sia il Collegio, che la Corte richiamano l’attenzione sull’onere di diligenza che deve presidiare sia la fase di conferimento dell’incarico, al fine di pervenire ad un preventivo ancorato a parametri certi, sia la fase di svolgimento dell’incarico, al fine di prevedere eventuali sopravvenienze passive. La Corte, pur cosciente della percentuale di imprevedibilità che caratterizza la gestione di un contenzioso, pone l’accento sulla necessità di procedere ad un monitoraggio costante del contenzioso, che si può validamente porre in essere solo attraverso l’adozione di una formale delibera di riconoscimento del debito, con cui valutare l’utilità del patrocinio e gli eventuali profili di responsabilità erariale. Tale delibera sarebbe stata adottata, come riferisce il Comune in data 3.07.2014, limitatamente alle somme per sentenze divenute esecutive.

 

9) Ulteriore censura riguarda le somme iscritte per i servizi conto terzi. A detta dell’Ente sarebbero tutte relative al versamento di ritenute previdenziali e assistenziali del personale e ritenute erariali relative a dicembre 2011; nonché a ritenute operate presso terzi e versate nel 2012, ovvero operate in quel periodo.

A detta della Corte, però, non tutte le somme iscritte in tale voce sarebbero qualificabili come spese per servizi in conto terzi, ad esempio le somme versate in favore della società Ecoambiente, in quanto non essendo chiaro a quale tipologia di spesa appartenga, non è possibile verifcare che la stessa rientri tra le fattispecie tipiche di cui all’art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000. Alla stessa conclusione la Corte giunge per quanto riguarda le somme imputate alla voce “ altre per servizi conto terzi”, non riguardando attività della gestione tipica dell’ente e non mirando, pertanto, a realizzare un fine istituzionale ed un interesse diretto dell’ente e della collettività amministrata.

 

10) Per quanto riguarda i rapporti di debito/credito intercorrenti con le società partecipate, la Corte evidenziava un ricorrente disallineamento tra le somme le partite debitorie iscritte nel bilancio comunale e le somme vantate nei rapporti con l’Ente dalle medesime società, riconducibili   a somme per interessi moratori ed adeguamenti ISTAT, che non trovano copertura finanziaria tra i residui al 31.12.2012 dell’Ente. Ciò sembra prefigurare una violazione delle norme in tema di tempestività dei pagamenti e la cronica difficoltà dell’Ente di far fronte al pagamento dei propri debiti

In particolare:

  • Salerno Solidale s.p.a: debiti riconosciuti dal Comune pari ad € 4.607.566,77 e crediti vantati dalla società pari ad € 6.788.396,98;
  • Salerno mobilità s.p.a.: debiti riconosciuti dal Comune pari ad € 2.410.194,00 e crediti vantati pari ad € 2.965.065,96;
  • Parco scientifico e tecnologico. Crediti vantati dal Comune pari ad € 253.597,42 e debiti della società pari a zero; ed inoltre crediti vantati dalla società pari ad € 68.018,89 a fronte di nessun debito del Comune;
  • Salerno Sistemi s.p.a.: debiti del Comune pari ad € 2.581.982,13 e crediti vantati pari ad € 2.495.985,76.

L’Ente, a riguardo, ha precisato che, per quanto riguarda i rapporti reciproci con il Parco scientifico e tecnologico, il Comune, dopo che era stato revocato lo stato di liquidazione volontaria e azzerato il capitale sociale non ha proceduto alla sottoscrizione delle nuove quote azionarie. Inoltre, ha specificato che relativamente ai rapporti debiti/crediti sono in corso trattative per addivenire ad un bonario componimento della lite e che, per quanto riguarda i residui attivi, il credito ivi iscritto verrà dichiarato di difficile esigibilità nel consuntivo 2014 e stralciato dai residui attivi.

L’Ente ha, inoltre, specificato di aver raggiunto un accordo circa la non debenza delle somme vantate a titolo di interessi moratori per quanto riguarda la Salerno mobilità s.p.a e Salerno Solidale s.p.a. Sembrerebbe raggiunto l’allineamento anche per quanto riguarda i rapporti con la Salerno Sistemi s.p.a.

Le preoccupazioni della Corte in merito a tali disallineamenti si giustificano alla luce della circostanza che da un lato, l’eventuale iscrizione nel bilancio delle partecipate di somme non riconosciute dall’Ente, potrebbe compromettere l’attendibilità del bilancio societario ed essere idoneo ad occultare perdite societarie. Dall’altra, il riconoscimento tardivo di poste di voci di debito nel bilancio comunale, relative ad esercizi precedenti, potrebbe provocare effetti distorsivi sia sugli equilibri di bilancio che sul patto di stabilità interno.

Rimangono, però, i dubbi del giudice contabile se l’Ente abbia provveduto per tutti i disallineamenti ad una soluzione che abbia comportato il mancato riconoscimento delle somme vantate e alla loro mancata iscrizione in bilancio e se a ciò sia conseguita la cancellazione di tali somme nei bilanci delle società, con conseguente correzione degli effetti distorsivi di tale disallineamento.

Ulteriore rilievo riguarda la sussistenza di perdite di esercizio in otto degli organismi partecipati. A tal riguardo, l’Ente ha dichiarato di aver provveduto alla copertura delle perdite del Consorzio Farmaceutico Intercomunale e di CSTP. Per quanto riguarda gli altri organismi in perdita ( Servizi Idrici Integrati, Consorzio per l’Area sviluppo Industriale della provincia di Salerno; Patto territoriale per lo Sviluppo Socio Economico della Valle dell’Irno e dei Monti Piacentini – Irno picentini Sviluppo s.p.a., Consorzio Comuni Bacino Salerno 2-in liquidazione e Salerno Sviluppo scrl-in liquidazione) il Comune ha dichiarato di non aver provveduto ad un programma di ripianamento delle perdite, con conseguente assenza di ripercussioni sul bilancio comunale.

La Corte, però, al di là dei programmi  di ripianamento delle perdite ha posto l’accento sulla necessità di adottare politiche correttive della gestione degli organismi partecipati, di contenimento della spesa, di verifica della resa del servizio e che la mera copertura di reiterate perdite non si conforma a criteri di sana gestione degli organismi partecipati e degli enti locali di riferimento. Inoltre, ha ricordato che, a decorrere dall’esercizio 2014, i soggetti a partecipazione maggioritaria delle pubbliche amministrazioni locali concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi; evidenziando la necessita di procedere  alla dismissisone delle quote azionarie detenute in organismi aventi per oggetto la produzione di beni o la fornitura di servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

La Corte, inoltre, ha evidenziato come il ripiano delle perdite dei consorzi sia avvenuto mediante l’utilizzo di stanziamenti di bilancio e non attraverso il riconoscimento di debiti fuori bilancio, evidenziando la necessità, qualora ne ricorrano i presupposti, a tale forma di copertura.

Ha richiamato l’attenzione dell’Ente sulla necessità che il ripiano avvenga nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia rispettato l’obbligo di pareggio di bilancio. Inoltre, ha evidenziato come le attività di monitoraggio delle passività potenzialmente derivanti dalle partecipazioni siano effettuate nell’ottica di preventivarne gli effetti sugli equilibri di bilancio