a cura dell’Avv. Alfonso Angrisani Segreteria Nazionale Fisapi – responsabile nazionale conciliazione sindacale e bilateralità
Tanti sono i lavoratori in Italia , che durante la propria vita lavorativa hanno subito un infortunio sul lavoro , molti dei quali , ignorano che possono formulare all’Inail una richiesta di aggravamento entro dieci anni dalla data del sinistro.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs 23 Febbraio 2000 n°38 “”Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″ il lavoratore sinistrato potrà richiedere all’Inail l’adeguamento dell’indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione ( deve essere chiesta una sola volta ) precisando altresì che altre revisioni possono essere richieste esclusivamente ai fini di ottenere il riconoscimento della rendita .
Rimanendo in tema di un riconoscimento di una rendita , il procedimento per la richiesta di aggravamento può essere richiesta non prima di un anno dalla data dell’infortunio, e non prima di 6 mesi dalla cessazione della temporanea; le successive revisioni possono essere richieste a distanza di almeno un anno dalla precedente. dopo il primo quadriennio, sono possibili 2 sole ulteriori revisioni: l’una al settimo e, l’ultima, al decimo anno, suddetta richiesta può essere effettuata per un massimo di sei volte .
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.inail,it oppure contattare il numero verde 803164.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.


















































