Pontecagnano, il Tar dà ragione al Comune sulla surroga del Consigliere Vecchione.

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news25516Accolto il ricorso della signora Maria Esposito con il conseguente annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano n. 35 del 13 settembre 2016 con la quale si era disposto di non procedere alla surroga del Consigliere Antonio Vecchione, dimissionario, con la ricorrente, prima dei non eletti nella lista “Popolo Democratico”.

E’ quanto disposto in data odierna dalla sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Il Comune di Pontecagnano Faiano si era costituito in giudizio chiedendo che il Tar adottasse “i provvedimenti più opportuni a tutela dell’interesse pubblico”.

In giudizio erano intervenuti, ad opponendum, anche tre Consiglieri comunali che, insieme agli altri membri della minoranza, avevano partecipato alla seduta dell’Assise esprimendo voto contrario alla surrogazione del Consigliere dimissionario Antonio Vecchione con la signora Maria Esposito.

Il Tar, in tal senso, ha rappresentato l’inconsistenza sia formale che sostanziale del provvedimento respingendo, passo dopo passo e in toto, le contestazioni avanzate dai consiglieri di minoranza.

In premessa, è stato rilevato che le ragioni determinanti l’adozione della deliberazione non sono state espresse nel testo della deliberazione stessa ma affidate “in maniera irrituale” al resoconto stenografico degli interventi degli otto consiglieri di minoranza presenti alla seduta.

Nella sentenza, soprattutto, si ribadisce “la natura obbligatoria della deliberazione di surroga del Consigliere dimissionario”, in assenza, ovviamente, di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del subentrante, e “l’irrilevanza della prima motivazione – o pseudo tale – posta a sostegno della deliberazione gravata, vale a dire il mancato rispetto, nella specie, del termine di dieci giorni dalle dimissioni, che non poteva quindi, in alcun modo, giustificare l’omissione della surroga in oggetto”.

In merito, invece, alla circostanza evidenziata dai consiglieri di minoranza “che le dimissioni sono state indirizzate al Sindaco e al Segretario comunale, anziché al Consiglio Comunale”, il Collegio ne rileva “il carattere palesemente non dirimente: tanto, sia in virtù della regola generale del raggiungimento dello scopo, essendo le stesse dimissioni comunque pervenute al Consiglio, sia pur da parte, evidentemente, del Segretario comunale o del Sindaco, cui erano state rivolte, tanto da aversi regolarmente la convocazione dell’assemblea consiliare, al fine di pervenire all’adozione della deliberazione…”. Ciò in conformità all’indirizzo preferibile della giurisprudenza.

Il Tar si è espresso anche nel merito dell’argomento secondo il quale “i Consiglieri comunali di minoranza erano venuti a conoscenza delle dimissioni, soltanto in data 7 settembre 2016, in occasione della conferenza dei capigruppo consiliari”. “Si tratta – chiarisce la sentenza – di una circostanza destinata, senz’altro, ad essere assorbita dalla vincolatività della stessa delibera, la quale, proprio per il suo carattere necessitato, non richiede alcun particolare approfondimento istruttorio da parte dei componenti dell’organo assembleare”.

Allo stesso tempo, quanto alle circostanze secondo cui “le dimissioni erano scritte a mano e su carta semplice, che era difficile riconoscere la firma apposta e il numero di protocollo attribuito dal Comune, anch’esso scritto a mano e, quindi, privo del talloncino rinveniente da procedura elettronica, già in uso presso l’ente” il Tar ha rilevato “che le stesse sono, tutte, palesemente irrilevanti; se l’intento dei Consiglieri comunali, che hanno respinto la delibera di surroga, era nel senso di porre in dubbio l’autenticità dell’atto di dimissioni presentato dal Consigliere comunale Antonio Vecchione, essi avrebbero dovuto esplicitare tale loro dubbio nelle forme, all’uopo previste dall’ordinamento, e segnatamente, atteso il rilievo penale d’una eventuale falsità di tale atto, avrebbero dovuto presentare denunzia, al riguardo, all’A.G. o ad altra autorità, che a questa avesse obbligo di riferirne: il che, stando agli atti a disposizione del Collegio, non è avvenuto”.

Infatti, la sentenza rileva che “dalla lettura delle dimissioni… le stesse appaiono agevolmente leggibili e comprensibili, così come leggibile appare la firma; lo stesso dicasi del timbro del protocollo del Comune”. Pertanto le giustificazioni dei consiglieri di minoranza “risultano francamente inconsistenti (cosa, poi, s’intenda per ‘carta semplice’ è francamente incomprensibile, a meno di non voler stigmatizzare il mancato uso della carta da bollo, chiaramente nella specie non prescritto)”.

Al riguardo, invece, della versione secondo cui “il pubblico ufficiale che aveva recepito le dimissioni non aveva attestato che le stesse erano state presentate personalmente dal Consigliere Vecchione”, il Tribunale osserva che “la ricevuta di registrazione del protocollo comunale, esibita dagli stessi intervenienti, attesta la presentazione da parte del mittente Antonio Vecchione… quindi attesta che le stesse sono state effettivamente presentate dal Consigliere Vecchione”.

Il Tar evidenzia, dunque, che “la surroga non può essere omessa, o anche soltanto differita, sulla base di considerazioni metagiuridiche, oltre che perplesse, come quelle, debitamente, resocontate” da parte dei consiglieri di minoranza.

Si ritiene, quindi, che la deliberazione impugnata si presenta illegittima perché non sorretta da adeguata motivazione, e ciò sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale “per l’inconsistenza, l’irrilevanza e la mancata prova delle circostanze fattuali, poste a base degli argomenti pure addotti a giustificazione della decisione di non procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario con la ricorrente”.

In tal senso, il Tribunale Amministrativo regionale ha espresso la necessità di riconvocazione del Consiglio Comunale “onde procedere all’adozione dell’incombente-surroga di Consigliere dimissionario, sinora indebitamente omessa”.

“Ero fiducioso e sereno – dichiara il Sindaco Ernesto Sica – non nutrendo alcun dubbio in merito alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che si è rilevata puntuale nei tempi ed estremamente precisa rispetto al ricorso oggetto di discussione. Era indispensabile fare chiarezza su un comportamento della minoranza non rientrante, a mio avviso, nei crismi della democraticità che ha generato solo confusione istituzionale oltre a negare alla signora Maria Esposito il sacrosanto diritto di sedersi tra i banchi del Consiglio Comunale mettendo in discussione la volontà espressa liberamente dai cittadini alle scorse elezioni amministrative. Nonostante tutto, è a questa stessa minoranza che, adesso, voglio rinnovare l’appello ad abbassare le armi, a confrontarsi, pur nel pieno rispetto delle proprie posizioni politiche, e a collaborare, con proposte e idee, esclusivamente al processo di crescita della Città di Pontecagnano Faiano”.