La pensione per i lavoratori migranti.

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a cura di Alfonso Angrisani esperto di relazioni  sindacali

Numerosi sono i lavoratori  sia  italiani che stranieri,  i quali  durante la loro vita, per un periodo determinato, hanno  prestato la propria attività lavorativa in paesi diversi, maturando una anzianità contributiva, presso enti  previdenziali che non sono italiani.

Il presente articolo, riporta una breve sintesi, articolata in tre punti, dove vengono indicate,alcune informazioni  utili, per i tanti lavoratori che hanno lavorato lontano dal proprio paese d’origine.

In questi casi,  ogni Stato contraente si accolla, sotto un punto di vista finanziario, solo quella parte di prestazioni previdenziali che corrispondono alle contribuzioni versate in detto Stato.

Occorre fare una differenza tra paesi comunitari e paesi extracomunitari

  • Paesi UE

In tutti  paesi, in cui si applica la normativa comunitaria, è prevista la possibilità di totalizzare i contributi.

Attraverso l’istituto della totalizzazione, si possono utilizzare i contributi esteri, i quali risultano utili per richiedere la pensione di vecchiaia,( da non confondere con l’assegno sociale )  se sussistono ulteriori requisiti anagrafici.

Sono utili tutti i seguenti contributi:

  • obbligatori (lavoro dipendente o autonomo);
  • figurativi(disoccupazione malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, );
  • da riscatto (corso legale di laurea, attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia)
  • Paesi Extra Ue Convenzionati

Premettendo che anche in questo caso, sono utili i contributi richiamati nel punto 1.

Se esiste una convenzione bilaterale, il lavoratore potrà totalizzare i contributi accreditati nella gestione estera secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa.

Ogni convenzione, opera in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni e stabilisce tra i Paesi stipulanti  i requisiti, e le prestazioni da erogare.

Gli Stati Extra UE  convenzionati con l’Italia sono: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada/Quebec, ex Jugoslavia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Capo Verde, Repubblica di Corea, Croazia, San Marino, Santa sede, Turchia, USA, Uruguay, ,Tunisia Venezuela.

  • Paesi Extra Ue non Convenzionati

I lavoratori migranti,che sono rientrati nel loro paese, potranno beneficiare della pensione di vecchiaia che viene erogata dall’Inps, solo se hanno conseguito i requisiti previsti dalla legge:

  • Requisito contributivo di 20 anni ( si calcolano i contributi maturati durante il periodo di disoccupazione, maternità, malattia );
  • requisito anagrafico 67 anni ( anno 2020).

Nel caso in cui, gli anni di contributi sono inferiori, se sussistono alcune condizioni, si potrà richiedere una ricongiunzione dei contributi italiani all’ente previdenziale estero.

Resta inteso che le richieste previdenziali indicate  dal punto tre possono essere richieste da tutti i lavoratori stranieri, anche se hanno perso il diritto di soggiorno in Italia e sono rientrati nel proprio paese.

Al fine di evitare equivoci,  ed interpretazioni arbitrarie da parte di alcuni , si precisa che i  lavoratori stranieri,residenti  in Italia,con una patologia invalidante possono chiedere alcune  prestazioni  previste per i lavoratori invalidi, se risultano in possesso di determinati requisiti,secondo quanto stabilito dalle modalità previste dalle disposizioni di legge, in tema di invalidità.