Maiori, cartelle TARI illegittime, diffida del Codacons.

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Molti comuni hanno moltiplicato illegittimamente la tassa sui rifiuti, la Tari, applicando più volte, anche su garage, soffitte e cantine, la quota variabile che caratterizza questo tributo. Il risultato è che il balzello è stato complessivamente gonfiato ed in alcuni casi è anche raddoppiato. Il problema non è di poco conto, visto che riguarda molti comuni, alcuni anche grandissimi.

Tra i comuni analizzati in provincia di Salerno, dopo la nostra attenta analisi, irregolare è risultato anche il comune di Maiori ma sicuramente altri comuni saranno interessati.

Il comune di Maiori per il pagamento della TARI come da apposito regolamento comunale:

  • applica in maniera disgiunta dal bene principale la quota fissa e la quota variabile della tassa (cfr. art 53 comma I lett. a e comma 2 Regolamento comunale) ai locali pertinenza dell’abitazione, fatta eccezione per le utenze domestiche rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 53 comma I lett. a) del Regolamento comunale;
  • assoggetta al pagamento del tributo in questione anche le <<aree pertinenziali scoperte di aree già soggette a tributo >> nonostante la disposizione di legge vigente preveda l’esclusione in tali casi, trattandosi di beni inidonei alla produzione di rifiuti, e nonostante tale esclusione sia contemplata anche nel suo stesso regolamento comunale (cfr. art. 47 comma 2 Regolamento Comunale) come lamentato dai proprietari di immobili situati nel comune di Maiori alla via Capitolo;
  • che all’art. 53 II comma il Regolamento suddetto prevede che < < la pertinenze delle utenze domestiche di cui alla lettera a) comma I (ndr ossia utenze di residenti nell’abitazione oggetto di tassazione) costituite da posto auto coperto, garages, cantine.. sono soggette solo alla quota fissa e non anche alla quota variabile>>;
  • con la disposizione sopra citata, in maniera erronea e non conforme alla legge, l’ente giustifica l’applicazione della quota variabile in maniera disgiunta per le altre utenze domestiche fornite di pertinenza;
  • il regolamento comunale non prevede alcuna riduzione per i non residenti che dimostrino l’utilizzo dell’immobile  tassato solo per periodi limitati;
  • la suddetta  omissione  è contraria  al  principio  comunitario  “Chi  inquina  paga” espresso dalla Direttiva 2008/98/CE in virtù del quale quand’anche il comune adotti, come nel caso di specie, per la determinazione della misura dell’importo della TARI, il cd metodo normalizzato, basato su presunzioni di consumo, tali presunzioni possono essere smentite dall’utente che sia in grado di dimostrare che l’importo richiesto non  sia commisurato al volume di rifiuti prodotto, come il contribuente che abbia altra residenza ed utilizzi l’immobile solo nel periodo di ferie.

Ora, dal momento che il comportamento posto in essere dal comune,  in contrasto con la normativa vigente comporta una lievitazione dei costi sostenuti per il pagamento del tributo dovuto a titolo di TA.RI. assolutamente illegittimi  ed ingiustificati, è ovvio che il Codacons chiede al comune di provvedere al rimborso delle somme ingiustificatamente percepite e provvedere alla rettifica immediata del suo Regolamento comunale, relativamente alle parti contestate, cfr. art. 11, comma IV regolamento comunale ed ogni altra  disposizione  collegata ed alle omissioni rilevate in maniera da non perseverare nell’errore sinora commesso.

Hanno diritto al rimborso:

  1. tutti i contribuenti utenti domestici, residenti e non, e utenti non domestici in regola con i pagamenti che abbiano una pertinenza  di utilità all’immobile principale ( es. box, garage o cantina situata nello stesso stabile del bene principale)
  2. il rimborso è previsto dal 2014, anno in cui è entrata in vigore la TARI, ad oggi.

Cosa dunque fare?

Consigliamo innanzitutto”– afferma l’Avv. D’Angelo dell’Ufficio Legale Codacons Campania – “di effettuare il pagamento dell’ultima rata prevista, se non ancora effettuata, al fine di evitare azioni di recupero, poi siamo pronti a chiedere il rimborso ed invitiamo i contribuenti interessati a recarsi presso la nostra sede, dove è pronto il modulo, con:

1) una copia di documento identità e codice fiscale;

2) fotocopia di tutte le quietanze dei pagamenti effettuati per i quali si intende chiedere il rimborso.

“La documentazione” – continua l’Avv. D’Angelo – “potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo codacon.campania@gmail.com e l’utente sarà contattato per prendere appuntamento per la sottoscrizione dell’istanza di rimborso”.

“Il rimborso” – conclude l’Avv. D’Angelo – “dovrà avvenire entro 180 gg scaduti i quali se non è stato effettuato alcun riscontro all’istanza o sarà stato negato il rimborso si potrà agire innanzi alla commissione tributaria entro i successivi 60 gg.”.