Lo sportello del consumatore online: la liberalizzazione del servizio postale: gli atti giudiziari notificati a mezzo operatore privato.

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a cura dell’Avv. Andrea Tanga

Sarà capitato a tutti noi di ricevere la notificazione di un atto giudiziario o la comunicazione di una violazione del Codice della strada a mezzo raccomandata. Spesso non ci facciamo caso, ma la raccomandata che abbiamo ricevuto può esserci stata recapitata sia da Poste Italiane s.p.a. (soggetto di diritto pubblico[1]

[1] E’ attualmente al vaglio della Corte di Giustizia UE l’esame sulla qualificazione della natura di Poste

Italiane s.p.a., come “organismo di diritto pubblico”) sia da un qualsiasi operatore postale privato. Nonostante l’attuale regime di liberalizzazione del sistema postale, l’operatore privato che ci ha consegnato l’atto giudiziario potrebbe essere non abilitato alle notificazioni, poiché sprovvisto di idonea licenza. Tale evenienza renderebbe invalida la notifica effettuata. Chi sono allora gli operatori privati legittimati alla notifica di atti giudiziari, e quando si è in presenza di una notifica invalida? Per dare risposta a questo quesito, è necessaria una breve ricostruzione storica sul tema.

Con la direttiva n. 2008/6/CE il legislatore dell’Unione Europea, ha disposto l’abolizione di diritti esclusivi o speciali per la fornitura del servizio postale. Il legislatore italiano non si è prontamente adeguato alle direttive comunitarie, e sino al 10 settembre 2017, con l’entrata in vigore della Legge 124/2017, Poste Italiane s.p.a. è stato l’unico operatore legittimato a notificare atti giudiziari e comunicare le violazioni al Codice della strada a mezzo posta per i servizi di riscossione sul territorio italiano.

Nel periodo ante 10 settembre 2017 la notificazione posta in essere dall’operatore privato, in assenza di una specifica regolamentazione nazionale, è stata ritenuta nulla da giurisprudenza conforme. Contrasti sono sorti in relazione alla sanabilità o meno di tale nullità.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le pronunce n. 299/2020 e 300/2020,  ha fugato ogni dubbio sul tema, formulando il seguente principio di diritto: “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008  è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione dell’atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo del periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. 124 del 2017”.  Escludendo espressamente la possibilità di far rientrare tali notificazioni nella categoria dell’inesistenza giuridica, la Cassazione ha fatto presente che al momento della costituzione in giudizio della controparte, la nullità eccepita viene sanata, facendo salvo il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Con l’entrata in vigore della legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla concorrenza) dal 10 settembre 2017,  è terminato il regime di esclusiva dei servizi di notificazioni di atti giudiziari e si è dato pieno corso alla liberalizzazione dei servizi postali. Con l’introduzione dell’articolo 1, comma 57, della legge 124/2017 è stata disposta la soppressione dell’attribuzione in via esclusiva alla società Poste italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ex Legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 D.Lgs. 285/1992. Sempre il comma 57 ha stabilito che l’espletamento dei i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari Legge 890/1982 è subordinato al rilascio di una specifica licenza.  I requisiti per il rilascio delle licenze per le notificazioni degli atti giudiziari sono stati stabiliti dalla delibera n.77/18/CONS emanata dall’AGCOM.  L’elenco degli operatori postali privati abilitati, in possesso della licenza individuale speciale, ai sensi dell’art.1, comma 57, L. 124/2017 è visibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori privati legittimati alle notifiche in possesso di licenza individuale speciale sono attualmente tredici, e solo uno tra i tredici presenti nel novero degli operatori provvisti di licenza, può notificare su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso ancora oggi operatori privati, sprovvisti di licenza, effettuano le notificazioni di atti giudiziari.

Sulla legittimità di tali operazioni, la giurisprudenza di merito si è espressa in diverse occasioni, rilevando la nullità delle notifiche e riconducendo la fattispecie della notificazione di atti giudiziari a mezzo operatore privato sprovvisto di licenza individuale nella categoria dell’inesistenza[2] (Cfr C.T.R. Lazio – Sede di Roma, 7 gennaio 2019), negando ogni possibilità di sanatoria.

A parere di chi scrive la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di merito appare essere corretta, oltre che coerente con il quadro normativo, tenuto presente che quanto stabilito dalle Sezioni Unite non può applicarsi per le notifiche effettuate successivamente all’entrata in vigore della L 124/2017.

L’operatore privato privo di licenza non è sicuramente in grado di fornire certezza legale della prova di consegna dell’atto.

Per tali ragioni, nel caso in cui riceviamo un atto giudiziario da un concessionario della riscossione, è opportuno verificare sempre l’operatore postale che ne ha curato la notifica. Nel caso in cui la notifica non sia stata effettuata a mezzo Poste Italiane s.p.a. occorre verificare sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico se l’operatore sia tra quelli abilitati ed in possesso di licenza speciale, per valutare l’idoneità della notifica svolta.

Analizzato lo scenario delle notificazioni effettuato a mezzo operatore privato,  va specificato che negli ultimi anni è abitudine dei concessionari per la riscossione effettuare le notifiche a mezzo con posta elettronica, ai titolari di posta elettronica certificata. Tali notificazioni sono legittime? Affronteremo questo tema la prossima settimana!

Avv. Andrea Tanga

andreatanga@hotmail.it

[1] E’ attualmente al vaglio della Corte di Giustizia UE l’esame sulla qualificazione della natura di Poste

Italiane s.p.a., come “organismo di diritto pubblico”

[2], Cfr C.T.R. Lazio – Sede di Roma, 7 gennaio 2019